Regolamento›Titolo II
Art. 59
In vigore dal 15 feb 1929
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall' del presente regolamento.
Con le stesse forme dev'essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità delle armi, delle bombe, delle munizioni o delle materie esplodenti detenute o conservate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-59