RegolamentoTitolo II

Art. 61

In vigore dal 15 feb 1929
L'ordine del prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all' della legge, può essere dato con pubblico manifesto. La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal prefetto, all'autorità locale di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di P. S. o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-61

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