Regolamento›Titolo II
Art. 62
In vigore dal 15 feb 1929
La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, su apposito libretto personale, formato:
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall' della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-62