Regolamento›Titolo II
Art. 63
In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata all'autorità locale di P. S. e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.
Il vaglia deve portare anche l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-63