Art. 63
RegolamentoTitolo II

Art. 63

63 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata all'autorità locale di P. S. e corredata: a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese; b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l'autorità di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare anche l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente; c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6.
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