Regolamento›Titolo II
Art. 39
In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministro per l'interno, è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi comuni, ovvero alla raccolta o detenzione delle armi o delle munizioni da guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-39