Regolamento›Titolo II
Art. 37
In vigore dal 15 feb 1929
Gli stabilimenti per la produzione dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-37