RegolamentoTitolo II

Art. 36

In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per ottenere la licenza del Ministro per l'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall' della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative: a) all'ubicazione delle officine; b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare; c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti. Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-36

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