Regolamento›Titolo II
Art. 37
37 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Gli stabilimenti per la produzione dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-37