Art. 37
RegolamentoTitolo II

Art. 37

37 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Gli stabilimenti per la produzione dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati. La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-37