Art. 60
RegolamentoTitolo II

Art. 60

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In vigore dal 15 feb 1929
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere all'autorità locale di P. S. copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persone da nominare.
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