Regolamento›Titolo II
Art. 55
55 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Nel registro di cui all' della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione è compiuta; della specie e quantità delle armi, acquistate o vendute; del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-55