Regolamento›Titolo II
Art. 47
In vigore dal 15 feb 1929
Per gli effetti dell' della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-47