Regolamento›Titolo II
Art. 76
In vigore dal 15 feb 1929
Gli ufficiali, i capo squadra ed i militi della M. V. S. N. possono essere autorizzati a portare, anche fuori servizio, la rivoltella o pistola di ordinanza o comunque di forma consentita dalla legge.
La relativa autorizzazione personale viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal prefetto della provincia, sulla motivata proposta del Comando di zona interessato.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste negli della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-76