Regolamento›Titolo II
Art. 79
In vigore dal 15 feb 1929
Non è richiesta licenza ai corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-79