Art. 79
RegolamentoTitolo II

Art. 79

79 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Non è richiesta licenza ai corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-79