RegolamentoTitolo II

Art. 83

In vigore dal 15 feb 1929
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie: 1. - Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 2. - Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 3. - Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 4. - Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 5. - Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-83

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