Regolamento›Titolo II
Art. 83
83 / 383In vigore dal 15 feb 1929
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. - Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. - Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. - Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. - Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. - Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-83