Regolamento›Titolo II
Art. 85
In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, e si compone di un presidente e di dieci membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al sesto; due possono essere scelti fra gli estranei all'Amministrazione dello Stato, e sette sono designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per l'economia nazionale, per le comunicazioni, e due dal Ministro per la guerra.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per l'economia nazionale e per le comunicazioni sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del R. Corpo delle miniere e della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.
Un funzionario di P. S., addetto alla Direzione generale della P.
S., adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-85