RegolamentoTitolo II

Art. 80

In vigore dal 15 feb 1929
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-80

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