RegolamentoTitolo II

Art. 77

In vigore dal 15 feb 1929
I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purchè siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dalla autorità locale di P. S., che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di ordine pubblico. Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-77

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