RegolamentoTitolo II

Art. 74

In vigore dal 15 feb 1929
Il Capo della Polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all' della legge. Gli agenti di P. S., contemplati dagli della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti. Gli agenti di P. S., riconosciuti a norma dell' della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita ai fini della difesa personale e non autorizza all'esercizio della caccia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-74

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