Regolamento›Titolo II
Art. 70
In vigore dal 15 feb 1929
Ove la domanda di rinnovazione della licenza di porto d'arme sia presentata non oltre un mese dalla scadenza, non occorre produrre il certificato del casellario giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d'arme di diversa specie, scaduta da non oltre un mese.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto d'arme deve essere corredata dall'atto di consenso di cui all' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-70