Regolamento›Titolo II
Art. 69
In vigore dal 15 feb 1929
La rinnovazione annuale delle licenze ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-69