RegolamentoTitolo II

Art. 69

In vigore dal 15 feb 1929
La rinnovazione annuale delle licenze ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorità competente. La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-69

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