RegolamentoTitolo II

Art. 100

In vigore dal 15 feb 1929
È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all', licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego, a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-100

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