RegolamentoTitolo II

Art. 103

In vigore dal 15 feb 1929
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nei commi primo e secondo dell' del presente regolamento, e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo. Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di P. S. competente a rilasciare la licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-103

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