Regolamento›Titolo II
Art. 103
In vigore dal 15 feb 1929
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nei commi primo e secondo dell' del presente regolamento, e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di P. S. competente a rilasciare la licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-103