Regolamento›Titolo II
Art. 107
In vigore dal 15 feb 1929
La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi o di quelli della terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal prefetto senza vincolo di scorta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-107