RegolamentoTitolo II

Art. 111

In vigore dal 15 feb 1929
È soggetta alla licenza contemplata dall' della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità locale di P. S. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al comma precedente non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-111

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo