Regolamento›Titolo II
Art. 111
111 / 383In vigore dal 15 feb 1929
È soggetta alla licenza contemplata dall' della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità locale di P. S.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al comma precedente non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-111