Regolamento›Titolo II
Art. 106
In vigore dal 15 feb 1929
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1. - Non lavorare di notte.
2. - Non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali.
3. - Far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito.
4. - Tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-106