RegolamentoTitolo II

Art. 106

In vigore dal 15 feb 1929
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi: 1. - Non lavorare di notte. 2. - Non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili. Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali. 3. - Far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito. 4. - Tenere quel numero di guardiani che la Commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti. I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-106

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