Regolamento›Titolo III
Art. 134
In vigore dal 15 feb 1929
Nessuna pellicola cinematografica può essere rappresentata nel Regno se prima non sia stata sottoposta a revisione da eseguirsi mediante la integrale proiezione cinematografica della pellicola presso il Ministero dell'interno, o presso le Prefetture nel caso previsto dal successivo , e se non abbia ottenuto il relativo nulla osta.
Sono sottoposte a tale obbligo anche le pellicole destinate alla esportazione.
Qualora di una stessa pellicola esistano più esemplari, è sufficiente che ne sia proiettato uno solo, purchè gli altri siano ad esso identici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-134