Regolamento›Titolo III
Art. 131
In vigore dal 15 feb 1929
L'avviso di cui è parola nell' della legge dev'essere dato al questore nei modi prescritti dall' del presente regolamento, e deve contenere:
a) le generalità e la firma di chi gestisce la fabbrica, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) l'indicazione del luogo dove si fabbricano o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-131