Regolamento›Titolo III
Art. 132
In vigore dal 15 feb 1929
I fabbricanti, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio di pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve esserne fatta immediata e chiara annotazione nel registro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-132