Regolamento›Titolo III
Art. 130
In vigore dal 15 feb 1929
Tra i trattenimenti vietati a termini dell' della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-130