RegolamentoTitolo III

Art. 125

In vigore dal 15 feb 1929
È richiesta la licenza dell'autorità locale di P. S., a termine dell' della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da giocolieri, saltimbanchi, danzatori, commedianti, cantastorie, cantanti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili mestieranti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-125

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