Regolamento›Titolo III
Art. 121
In vigore dal 15 feb 1929
Per le gare di velocità di autoveicoli, aereonautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni, che l'autorità di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.
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