Regolamento›Titolo III
Art. 117
In vigore dal 15 feb 1929
La domanda per ottenere la licenza di cui agli della legge deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero delle rappresentazioni.
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-117