RegolamentoTitolo II

Art. 113

In vigore dal 15 feb 1929
I documenti da prodursi a corredo della domanda per l'iscrizione nel registro dei portieri sono esenti da tassa di bollo, a termine dell' della tabella B annessa alla legge sul bollo del 30 dicembre 1923, n. 3268.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-113

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