RegolamentoTitolo III

Art. 135

In vigore dal 15 feb 1929
Nessuna pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno può essere ammessa alla revisione di cui all'articolo precedente, se non sia stata sottoposta al preventivo esame di cui all' il relativo copione o scenario, e se il soggetto in esso descritto non sia stato in massima riconosciuto rappresentabile. Il copione deve contenere una descrizione del soggetto ed essere presentato in doppio esemplare con domanda redatta su competente carta da bollo all'ufficio centrale di revisione cinematografica. La ditta ha facoltà, a tutto suo rischio, di presentare il copione contemporaneamente alla domanda di nulla osta per la revisione della pellicola. Non è richiesta la presentazione del copione a scopo di revisione preventiva, per le pellicole di attualità e per quelle di carattere istruttivo che riproducano: a) sports, monumenti, opere d'arte, città, paesaggi; b) vita e costumi di popoli, fatti della storia naturale, fenomeni ed esperimenti scientifici; c) lavorazioni agricole, impianti ed esercizi industriali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-135

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