RegolamentoTitolo III

Art. 139

In vigore dal 15 feb 1929
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-139

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