RegolamentoTitolo III

Art. 143

In vigore dal 15 feb 1929
Il revisore deve dichiarare, per iscritto, sull'esemplare della domanda non bollato, se il nulla osta possa essere concesso ovvero se debbano essere soppresse determinate parti della pellicola riveduta, o alcuni titoli, sottotitoli o scritture contenuti in esse. In quest'ultimo caso, dopo che dagli interessati siano state praticate tali soppressioni, la pellicola deve essere ripresentata al Ministero dell'interno per il controllo. Il nulla osta viene concesso dal Ministero dell'interno o incondizionatamente ovvero sotto condizione che siano soppresse determinate parti o variati dei titoli, ed è rilasciato sull'esemplare bollato della domanda. Del provvedimento totalmente o parzialmente negativo e dei motivi di esso, l'ufficio di revisione dà comunicazione all'interessato, il quale appone la data e la firma sull'esemplare della domanda di cui al primo comma. È in facoltà dell'interessato di ottenere, previa presentazione di regolare domanda in carta da bollo, duplicati di nulla osta, esibendo appositi modelli, conformi alle istruzioni del Ministro per l'interno, con le prescritte marche da bollo annullate a cura dell'ufficio del registro, ovvero muniti del bollo straordinario equivalente. Nel caso di duplicati di nulla osta composti di più fogli, la tassa di bollo deve essere corrisposta su ciascun foglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-143

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