RegolamentoTitolo III

Art. 141

In vigore dal 15 feb 1929
La revisione viene eseguita secondo l'ordine di presentazione delle domande, salvo la precedenza alle pellicole che riproducano avvenimenti di attualità o che siano riconosciute di carattere istruttivo ai sensi dell'. Per le pellicole di attualità in casi di particolare urgenza, il Ministro per l'interno può delegare, di volta in volta, i prefetti a rilasciare il nulla osta per la rappresentazione in tutto il Regno. Tale nulla osta non può essere concesso se non dopo la revisione integrale della pellicola, che deve essere fatta, a spese del richiedente, dal prefetto, al quale deve essere esibita la domanda a norma dell' e la prova dell'effettuato pagamento. Qualora il pagamento si faccia mediante vaglia, in luogo della quietanza della tassa può essere consegnato al prefetto il vaglia intestato al procuratore del registro di Roma. Anche in caso di delegazione da parte del Ministro per l'interno, la revisione della pellicola resta sospesa sino all'effettuato pagamento del supplemento di tassa, ove si accerti che la lunghezza sia maggiore di quella dichiarata. Il prefetto informa il Ministro per l'interno dei provvedimenti adottati in seguito alla delegazione e gli rimette l'esemplare della domanda non bollato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-141

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