RegolamentoTitolo III

Art. 145

In vigore dal 15 feb 1929
Il Ministro per l'interno decide definitivamente sul ricorso in seguito a nuova revisione della pellicola da parte di una Commissione d'appello, composta: a) di due capi di divisione addetti alla Direzione generale della P. 5., uno dei quali con funzioni di presidente; b) di un magistrato dell'ordine giudiziario; c) di una madre di famiglia; d) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica, designate dal Ministero dell'economia nazionale; e) di un pubblicista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; f) di un membro designato dal Ministro per le colonie. In caso di assenza o di impedimento, i capi di divisione sono sostituiti dai capi di sezione in linea di anzianità. I membri di cui alle lettere b) c) ed e) dell' e quelli di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per l'interno; durano in carica un anno e possono essere confermati soltanto per un anno. Per la validità delle deliberazioni della Commissione di appello, occorre la presenza di cinque componenti. In caso di parità, di voti prevale quello del presidente. I commissari che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti d'ufficio. Il Ministro per l'interno può, in ogni momento, provvedere alla sostituzione dei membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) della Commissione di prima istanza e b), c), d), e) ed f) della Commissione di appello, che, per qualsiasi motivo, siansi resi meno idonei o incompatibili con le funzioni ad essi attribuite. Non può far parte della Commissione di appello il funzionario che già siasi pronunziato come membro della Commissione di primo grado. A ciascuno dei membri delle commissioni, che non sia funzionario dello Stato, spetta, a carico dell'erario, una indennità di lire dieci per ciascuna ora di revisione e per non più di cinque ore giornaliere. Ai componenti le commissioni, che siano funzionari dello Stato, spettano le competenze ed i compensi consentiti dalle disposizioni generali vigenti. I componenti le commissioni di revisione hanno diritto di accedere in qualunque ora nei locali dove si danno spettacoli cinematografici, purchè siano muniti di apposita tessera rilasciata dal Ministero dell'interno. Il Capo di Gabinetto del Ministro per l'interno, o un funzionario di gabinetto da lui delegato, può intervenire sia nelle commissioni di primo grado sia in quelle di appello.
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