RegolamentoTitolo III

Art. 149

In vigore dal 15 feb 1929
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate. Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di P. S.; ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica.
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