Regolamento›Titolo III
Art. 147
In vigore dal 15 feb 1929
Il Ministro per l'interno può, in qualunque momento, sia di propria iniziativa, sia a seguito di reclamo, richiamare le pellicole, anche se munite di nulla osta, ed ordinarne una revisione straordinaria innanzi alla Commissione d'appello.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-147