RegolamentoTitolo III

Art. 154

In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S. non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, e della legge 16 giugno 1927, n. 1121.
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