Regolamento›Titolo III
Art. 156
In vigore dal 15 feb 1929
Per l'applicazione dell' della legge, è istituita in ogni provincia una Commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede.
Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del Genio Civile, il comandante dei vigili del fuoco, dove esistano, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, designato dai sindacati locali riconosciuti, nonché il podestà del Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo.
Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci e il rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo da un delegato supplente designato dai sindacati riconosciuti.
Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
A parità di voti prevale quello del presidente.
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