Regolamento›Titolo III
Art. 161
In vigore dal 15 feb 1929
Il prefetto ha diritto ad un palco.
Il palco da assegnarsi, a termini dell' della legge, all'autorità di P. S. deve essere in prima fila e prossimo all'ingresso del palcoscenico. Può prendervi posto anche l'ufficiale dei CC. RR. di servizio.
In mancanza di palchi, il prefetto, l'autorità di P. S., e l'ufficiale dei RR. CC. di servizio, hanno diritto ad un posto distinto.
Il prefetto e i funzionari da lui delegati hanno diritto di assistere alla prova generale delle opere destinate alla rappresentazione pubblica.
Storico versioni
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