RegolamentoTitolo III

Art. 165

In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità locale di P. S. può rifiutare il rilascio della licenza, di cui all' della legge, per l'affissione di manifesti, relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non siasi conseguita quella per la relativa rappresentazione. Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione dell'autorità di P. S. Sono soggetti all'obbligo della licenza, di cui all' della legge, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche la esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene o di ritratti di artisti e simili. Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, l'autorità competente deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui, per decisione della commissione di revisione, debbano essere esclusi i minori degli anni 16, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione. L'autorità stessa deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche nulla contengano che sia in contrasto con le disposizioni dell' o con le eventuali condizioni apposte dal Ministero dell'interno nel nulla osta per la proiezione delle pellicole cinematografiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-165

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