Regolamento›Titolo III
Art. 170
In vigore dal 15 feb 1929
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall' della legge.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, la concessione della licenza è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza.
L'autorità stessa deve anche accertare che le condizioni dell'edificio e l'organizzazione dello stabilimento offrano sufficienti garanzie per la morale pubblica e pel buon costume.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-170