Art. 170
RegolamentoTitolo III

Art. 170

170 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall' della legge. Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, la concessione della licenza è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza. L'autorità stessa deve anche accertare che le condizioni dell'edificio e l'organizzazione dello stabilimento offrano sufficienti garanzie per la morale pubblica e pel buon costume.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-170